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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con maggiori entrate e riduzioni di spesa apportate al Bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ed al Bilancio pluriennale 1983- 1985 con il 2 provvedimento di variazione al Bilancio per l'esercizio medesimo approvato con apposito atto legislativo regionale. Lo stesso atto espone le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa conseguenti all'approvazione della presente legge.

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