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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

Art. 2
Destinazione ulteriore quota Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio" Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nell'esercizio 1984 le assegnazioni ad essa spettanti disposte sulla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio", per l'effettuazione dei seguenti interventi:
a) Capitolo 10670 - Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione dei prodotti zootecnici (art. 8, Legge regionale 13 agosto 1973 n. 29;
17) : Lire 2.000.000.000
b) Capitolo 12090 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'attività sementiera a norma dell'art. 6 della Legge regionale 14 maggio 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Quota a carico dello Stato: Lire 220.000.000
c) Capitolo 12183( cni) - Concessione di premi per l'estirpazione dei vigneti (Regolamento CEE n. 456/ 1980): Lire 2.760.000.000 L'intervento di cui alla lettera c) del presente articolo è specificatamente autorizzato dal successivo art. 3 della presente legge.
d) Capitolo 18080 - Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73 e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende e alle cooperative agricole (art. 20/ bis Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18). Quota a carico dello Stato: L.1.000.000.000
e) Capitolo 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (Art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, 1 comma, lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato: L.27.000.000.000
f) Capitolo 18760 - Contributo straordinario della Regione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna a norma della Legge 30/ 4/ 1976 n. 386 Sito esterno (Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19, art. 2). Quota a carico dello Stato: L.1.000.000.000 L'intervento di cui alla presente lett. f) è specificatamente disciplinato dal successivo art. 4.

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