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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

Art. 6
Enti ed organismi cui è affidata la gestione di impianti di interesse pubblico regionale
Agli enti ed organismi cui sia affidata la gestione degli impianti di particolare interesse pubblico regionale a norma dell'art. 8 della Legge regionale 13 agosto 1973 n. 29 sono estese tutte le provvidenze previste in favore delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli impianti medesimi.

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