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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

Art. 7
Integrazione fondi per interventi previsti nel settore forestale,finanziati con mezzi regionali
I limiti di impegno autorizzati con leggi precedenti in favore di interventi nel settore forestale, attuati a norma del Regolamento CEE n. 269/ 79 sono integrati nel modo seguente a decorrere dal 1984:
Capitolo 14970 - " Contributi aggiuntivi annui di cui all'art. 22 della Legge regionale 9/ 11/ 1977 n. 42 in favore di enti pubblici di cui all'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6, per il finanziamento di mutui contratti per l'attuazione di progetti ammessi ai benefici previsti dal Regolamento CEE n. 269/ 79 o da altre provvidenze della CEE in materia di forestazione":
+ Lire 250.000.000
Capitolo 14981 - " Contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario - forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite dai benefici Feoga (Regolamento CEE n. 269/ 1979 o altri provvedimenti CEE):
+ Lire 1.575.000.000

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