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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

INDICE

Art. 1 - Modifica delle autorizzazioni di spesa disposte da leggi precedenti, quale utilizzo dell'assegnazione statale sulla Legge 403/ 1977 " Marcora"
Art. 2 - Destinazione ulteriore quota Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio"
Art. 3 - Estirpazione vigneti Regolamento CEE n. 456/ 1980
Art. 4 - Contributo straordinario all'ERSA
Art. 5 - Contributo ordinario all'ERSA
Art. 6 - Enti ed organismi cui è affidata la gestione di impianti di interesse pubblico regionale
Art. 7 - Integrazione fondi per interventi previsti nel settore forestale,finanziati con mezzi regionali
Art. 8 - Provvidenze a favore della SIVALCO
Art. 9 - Slittamento all'esercizio 1984 della spesa per l'edilizia residenziale
Art. 10 - Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in favore di nuove autorizzazioni per il piano territoriale di risanamento e tutela delle acque
Art. 11 - Acquisto diretto di veicoli destinati in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio pubblico di trasporto di linea per viaggiatori
Art. 12 - Orchestra sinfonica " Arturo Toscanini"
Art. 13 - Terminal merci porto di Ravenna
Art. 14 - Ripiano perdite SOGEPACO
Art. 15 - Elevazione della fidejussione regionale nelle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna
Art. 16 - Copertura finanziaria
Art. 17 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica delle autorizzazioni di spesa disposte da leggi precedenti, quale utilizzo dell'assegnazione statale sulla Legge 403/ 1977 Sito esterno " Marcora"
L'autorizzazione di spesa disposta con leggi precedenti per il Capitolo 10615 " Spese dirette per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 6/ 7/ 1912 n. 832 Sito esterno; Legge 29 giugno 1929 n. 1336 Sito esterno; Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; Legge 29/ 11/ 1956 n. 1367 Sito esterno). Quota a carico dello Stato", quale utilizzo dell'assegnazione sulla Legge 403/ 77 Sito esterno " Marcora" è ridotta di Lire 230.000.000 in favore del Capitolo 10805 " Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66, lett. d) del DPR 24/ 7/ 1977 Sito esterno n.616) . Quota a carico dello Stato", per il quale è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa pari all'importo suddetto.
Art. 2
Destinazione ulteriore quota Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio" Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nell'esercizio 1984 le assegnazioni ad essa spettanti disposte sulla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio", per l'effettuazione dei seguenti interventi:
a) Capitolo 10670 - Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione dei prodotti zootecnici (art. 8, Legge regionale 13 agosto 1973 n. 29;
17) : Lire 2.000.000.000
b) Capitolo 12090 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'attività sementiera a norma dell'art. 6 della Legge regionale 14 maggio 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Quota a carico dello Stato: Lire 220.000.000
c) Capitolo 12183( cni) - Concessione di premi per l'estirpazione dei vigneti (Regolamento CEE n. 456/ 1980): Lire 2.760.000.000 L'intervento di cui alla lettera c) del presente articolo è specificatamente autorizzato dal successivo art. 3 della presente legge.
d) Capitolo 18080 - Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73 e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende e alle cooperative agricole (art. 20/ bis Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18). Quota a carico dello Stato: L.1.000.000.000
e) Capitolo 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (Art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, 1 comma, lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato: L.27.000.000.000
f) Capitolo 18760 - Contributo straordinario della Regione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna a norma della Legge 30/ 4/ 1976 n. 386 Sito esterno (Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19, art. 2). Quota a carico dello Stato: L.1.000.000.000 L'intervento di cui alla presente lett. f) è specificatamente disciplinato dal successivo art. 4.
Art. 3
Estirpazione vigneti Regolamento CEE n. 456/ 1980
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere premi per la estirpazione dei vigneti, a norma del Regolamento CEE n. 456/ 1980 (Capitolo 12183 - cni)
Art. 4
Contributo straordinario all'ERSA
E' autorizzata a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo l'assegnazione straordinaria di Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1984 per il completamento dell'impianto per l'utilizzo dei sottoprodotti agricoli nel Mezzano (art. 2, II comma, punto 4 della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19)
Art. 5
Contributo ordinario all'ERSA
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo( ERSA) la somma di Lire 3.500.000.000 per l'esercizio 1983 ad integrazione del contributo ordinario previsto a norma dell'art. 9 della Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19 (Cap. 18750).
Art. 6
Enti ed organismi cui è affidata la gestione di impianti di interesse pubblico regionale
Agli enti ed organismi cui sia affidata la gestione degli impianti di particolare interesse pubblico regionale a norma dell'art. 8 della Legge regionale 13 agosto 1973 n. 29 sono estese tutte le provvidenze previste in favore delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli impianti medesimi.
Art. 7
Integrazione fondi per interventi previsti nel settore forestale,finanziati con mezzi regionali
I limiti di impegno autorizzati con leggi precedenti in favore di interventi nel settore forestale, attuati a norma del Regolamento CEE n. 269/ 79 sono integrati nel modo seguente a decorrere dal 1984:
Capitolo 14970 - " Contributi aggiuntivi annui di cui all'art. 22 della Legge regionale 9/ 11/ 1977 n. 42 in favore di enti pubblici di cui all'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6, per il finanziamento di mutui contratti per l'attuazione di progetti ammessi ai benefici previsti dal Regolamento CEE n. 269/ 79 o da altre provvidenze della CEE in materia di forestazione":
+ Lire 250.000.000
Capitolo 14981 - " Contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario - forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite dai benefici Feoga (Regolamento CEE n. 269/ 1979 o altri provvedimenti CEE):
+ Lire 1.575.000.000
Art. 8
Provvidenze a favore della SIVALCO
Le provvidenze di cui all'art. 2 della Legge regionale 4 aprile 1973 n. 20, relative a: " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" sono estese anche a favore della SIVALCO SpA, società a partecipazione regionale e statale.
L'importo del concorso regionale per l'estensione delle predette provvidenze è fissato in Lire 300.000.000 rispettivamente per gli anni 1983 e 1984, a carico del cap. 24050 ( cni).
Art. 9
Slittamento all'esercizio 1984 della spesa per l'edilizia residenziale
L'autorizzazione di spesa disposta con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1983, relativa ai contributi in capitale per interventi di edilizia residenziale previsti dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94 Sito esterno è trasferita dall'esercizio 1983 all'esercizio 1984 (Cap. 32065).
Art. 10
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in favore di nuove autorizzazioni per il piano territoriale di risanamento e tutela delle acque
Le autorizzazioni di spesa precedentemente disposte per la realizzazione di opere fognarie e di impianti di depurazione, a norma della Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47 (Cap. 37320) sono ridotte per l'esercizio 1984 di Lire 1.000.000.000.
Per il rimborso alle Province e al Circondario di Rimini delle spese per la redazione dei piani di risanamento e tutela delle acque, di cui alla Legge regionale 1/ 2/ 1983 n. 9 (Cap. 37200) sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1984: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1985: Lire 50.000.000
Art. 11
Acquisto diretto di veicoli destinati in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio pubblico di trasporto di linea per viaggiatori
Per effettuare, a norma dell'art. 38 della Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45, un ulteriore acquisto di veicoli destinati in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio pubblico di trasporto di linea per viaggiatori, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa aggiuntiva di Lire 200.000.000 (Capitolo 43230).
Art. 12
Orchestra sinfonica " Arturo Toscanini"
E' autorizzata per l'esercizio 1983 una integrazione di Lire 300.000.000 del contributo all'Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna " Arturo Toscanini", a norma della Legge regionale 10/ 11/ 1977 n. 43 (Capitolo 70600).
Art. 13
Terminal merci porto di Ravenna
L'autorizzazione di spesa disposta da leggi precedenti in favore degli interventi promozionali per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna è ridotta per l'esercizio 1983 di Lire 100.000.000 (Capitolo 41050).
Art. 14
Ripiano perdite SOGEPACO
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare alla Società per la gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna la somma di Lire 15.951.808 quale quota di sua spettanza per il ripiano del disavanzo 1982 e residue perdite degli esercizi 1979, 1980 e 1981, a norma della Legge regionale 21 agosto 1974 n. 41 (Cap. 71650).
Art. 15
Elevazione della fidejussione regionale nelle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna
Il 1 comma dell'art. 2 della Legge regionale 10 agosto 1983 n. 29 è sostituito dal seguente:
" La concessione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale entro il limite complessivo di Lire 5.000.000.000. "
Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con maggiori entrate e riduzioni di spesa apportate al Bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ed al Bilancio pluriennale 1983- 1985 con il 2 provvedimento di variazione al Bilancio per l'esercizio medesimo approvato con apposito atto legislativo regionale. Lo stesso atto espone le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa conseguenti all'approvazione della presente legge.
Art. 17
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2 comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 febbraio 1984

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