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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 12
I campeggi e villaggi turistici non aperti al pubblico appartenenti ad enti, associazioni e cooperative, possono ospitare unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. L'apertura e la gestione di tali complessi avviene nei modi indicati all'art. 2 della presente legge.
L'autorizzazione alla costruzione dei nuovi complessi di cui al comma precedente avviene con le procedure contemplate all'art. 25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modifiche.

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