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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 1

NUOVA DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 dell' 11 gennaio 1985

Art. 18
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 19, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.
In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

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