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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6

Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Destinazione dei contributi
Art. 3 - Entità di contributi e iniziative ammissibili
Art. 4 - Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi
Art. 5 - Norme transitorie
Art. 6 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La regione Emilia - Romagna concorre, con la presente legge, allo sviluppo dell'attività di commercializzazione svolta dagli operatori turistici associati, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica, a livello regionale o locale, e per l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra la domanda e l'offerta turistica.
Art. 2
Destinazione dei contributi
I contributi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3, possono essere concessi:
a) a cooperative, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici, dotati di un' adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbia almeno 50 soci con una disponibilità minima complessiva di 5000 posti - letto, se composti da imprenditori operanti sulla riviera emiliano - romagnola, e almeno 20 soci con una disponibilità minima complessiva di 2000 posti - letto, se composti da imprenditori operanti sul restante territorio regionale;
b) a consorzi di 2 grado, composti da non meno di 5 organismi associativi, costituiti nelle forme di cui al punto a), che, complessivamente, abbiano non meno di 50 soci con una disponibilità minima di 5000 posti - letto e che abbiano una adeguata struttura organizzativa e tecnica.
Sono imprenditori turistici, ai fini della determinazione dei requisiti minimi indicati al precedente primo comma, i gestori di aziende ricettive alberghiere ed extralberghiere indicate all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, con esclusione degli affittacamere e dei gestori degli ostelli per la gioventù, di case per ferie e di alloggi agroturistici, che possono tuttavia aderire a tali organismi associativi, nonchè le agenzie di viaggio che dimostrino di avere la disponibilità di almeno 5000 posti - letto ricettivi in aziende alberghiere ed extralberghiere. Le predette agenzie sono tenute a conservare i contratti relativi alla citata disponibilità di posti - letto.
Possono inoltre far parte degli organismi di cui al primo comma i gestori di pubblici esercizi e le imprese di viaggio che abbiano una disponibilità di posti - letto inferiore a quella sopra indicata al secondo comma.
Art. 3
Entità di contributi e iniziative ammissibili
I contributi per la realizzazione di programmi promozionali o per la dotazione di impianti tecnologici, possono essere concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile;
- 25% agli organismi associativi di cui al punto a) del precedente art. 2;
- 30% ai consorzi di 2 grado di cui al punto b) del precedente art. 2.
I programmi promozionali dovranno articolarsi in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare, le iniziative preventivate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguibili e un dettagliato preventivo di spesa.
I programmi promozionali ammissibili a contributo non potranno essere di importo inferiore a L.100.000.000 con esclusione, nel computo, delle spese di gestione e di personale. La spesa minima per la dotazione di impianti tecnologici ammissibile a contributo non potrà essere inferiore AL.20.000.000.
Con deliberazione del consiglio regionale, le somme di cui al comma precedente potranno essere modificate in relazione alle eventuali variazioni dei costi.
Art. 4
Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi
Le domande di contributo vanno presentate all'assessorato regionale al turismo entro il 30 aprile dell'anno precedente cui si riferiscono i programmi promozionali da realizzare. Entro lo stesso termine vanno altresì presentate le domande concernenti la realizzazione di impianti tecnologici. Le domande dovranno essere corredate:
a) dal programma promozionale, redatto in conformità al precedente art. 3 e, nel caso riguardino anche la realizzazione di impianto tecnologici, da una relazione illustrativa sull'impianto e sulla sua utilizzazione, nonchè da un dettagliato preventivo di spesa;
b) dalla copia dell'atto costitutivo e dallo statuto dei soggetti richiedenti;
c) dall'elenco dei soci esistenti alla data di presentazione della domanda, sottoscritto dal rappresentante legale. Per ciascun socio che sia titolare e gestore di impresa ricettiva dovrà essere indicata la denominazione dell'azienda, il relativo indirizzo e il numero dei posti - letto disponibili. Per i consorzi di 2 grado dovranno essere allegati gli elenchi dei soci di ogni organismo consorziato sottoscritti dai relativi rappresentanti legali;
d) art4-com2-let1d) da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica dell'organismo associativo;
nel caso non si tratti di prima richiesta, da una relazione dettagliata sui risultati conseguiti con il precedente programma incentivato dalla Regione.
Sulla base delle domande presentate, la giunta regionale entro sessanta giorni provvede, sentita la competente commissione consiliare, a determinare il piano delle iniziative e dei programmi da incentivare e alla formale concessione dei contributi. Nella determinazione del piano si dovrà tenere conto della validità dei singoli programmi promozionali e del loro coordinamento con quelli degli organismi regionali di promozione turistica, nonchè della struttura organizzativa e tecnica ai fini della necessaria e conseguente attività di commercializzazione.
I contributi sono liquidati ed erogati entro trenta giorni dalla data di presentazione di una relazione consuntiva e della regolare documentazione di spesa.
Qualora la spesa, effettivamente sostenuta e documantata, sia inferiore a quella presa a base per la concessione del contributo, questo, in sede di liquidazione, viene proporzionalmente ridotto.
Il contributo viene invece revocato nel caso che la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia inferiore ai limiti previsti dal terzo comma del precedente art. 3 o, nel primo biennio di applicazione della presente legge, ai limiti previsti dal secondo comma del successivo art. 5.
Gli impianti acquistati con il contributo regionale devono mantenere la specifica destinazione d' uso per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.
Art. 5
Norme transitorie
Per i programmi promozionali finalizzati alla stagione turistica 1986, le domande di contributo sono presentate all'assessorato regionale al turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge.
Nel primo biennio di validità della presente legge possono essere concessi contributi nella misura massima del 20% sulla ammissibile per la realizzazione di programmi promozionali di importo non inferiore a L.50.000.000 anche ad organismi associativi di operatori turistici con non meno di nove soci e con una disponibilità di almeno 500 posti - letto.
Art. 6
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.600.000.000 per il triennio 1985- 87, la regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1985- 87, nell'ambito delle sezioni 3a " Attività per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d' investimento di sviluppo " di cui allo elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1985, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 6, in corso di approvazione.
All'onere di L.200.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1985, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500.
Per gli esercizi successivi al 1985 per gli interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale o locale, sarà la legge di bilancio annuale a stabilire l'ammontare degli stanziamenti in base alle reali necessità nell' ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Per la concessione di contributi per la dotazione di impianti tecnologici atti a favorire la commercializzazione turistica, si provvederà con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 12 marzo 1985

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