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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 11
Liquidazione dei contributi regionali
I contributi regionali per le attività previste dalla presente legge sono liquidati nella misura del 75% dopo la deliberazione del consiglio regionale e per il residuo 25% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività presentate dai soggetti interessati.
La giunta regionale provvede al recupero o alla riduzione, totale o parziale, dei contributi in casi di mancata o parziale attuazione delle iniziative, di mancato adempimento degli impegni previsti dalla presente legge o da destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato erogato il finanziamento.

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