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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 15
Norme transitorie
La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dall'art. 26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per gli interventi previsti nell'esercizio 1985, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.

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