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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 5
Cineteche e videoteche
La Regione favorisce la creazione e lo sviluppo di servizi di interesse regionale organizzati per l'acquisizione, la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.
Sono considerati di interesse regionale i servizi che, disponendo di dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di:
a) svolgere una funzione di documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore della cultura cinematografica ed audiovisiva rispetto all'intero territorio regionale o ad ambiti di esso di particolare ampiezza;
b) interagire, anche sul piano produttivo, con gli altri centri del settore, con le sedi informative, la RAI e il sistema complessivo delle comunicazioni di massa.

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