Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 6
Attività di interesse regionale
Ai fini della presente legge, sono considerati di interesse regionale, oltre ai servizi di cui al precedente art. 5:
a) i programmi produttivi e distributivi di qualificato livello artistico, organizzativo e operativo;
b) i servizi di cui all'art. 4 che, per ambito di intervento, livelli organizzativi e professionali, garantiscano continuità di programmazione;
c) le rassegne e i festivals che sviluppino progetti di rilevante interesse sul piano scientifico, culturale, sociale ed informativo;
d) le attività di sperimentazione e le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione fondate su progetti significativi per il fondamento culturale dei temi affrontati, per l'impostazione scientifica e per la loro continuità;
e) i programmi relativi alla difesa e valorizzazione della tradizione di ogni tipo di spettacolo dialettale.

Espandi Indice