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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 7
Destinatari degli interventi regionali
Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi sulla base dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti articoli:
a) imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, che abbiano sede e svolgano la loro attività prevalente nella Regione;
b) enti locali singoli o associati, istituzioni e fondazioni culturali, associazioni e consorzi aventi sede nella Regione, soggetti privati.
La disponibilità di strumenti organizzativi e di livelli professionali adeguati ai programmi da realizzare costituisce condizione per l'ammissione ai contributi regionali.
Ai comuni della Regione titolari di teatri di tradizione possono essere concessi contributi regionali per programmi di produzione di spettacoli lirici e di balletto che prevedano un congruo numero di repliche o riprese nei teatri della Regione.
All'Ente autonomo teatro comunale di Bologna il contributo regionale è concesso per programmi attuativi delle finalità previste dall'art. 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800 Sito esterno.

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