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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 8
Piano triennale e programma annuale
Il consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, nonchè i relativi programmi annuali.
Il piano triennale degli interventi indica:
a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;
c) i criteri relativi al riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento.
Le determinazioni annuali del piano triennale sono definite dalla legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione.
Il programma annuale, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale, determina in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, il riparto definitivo tra le diverse tipologie di intervento e individua i programmi e le iniziative ammesse al contributo regionale.
La giunta formula il piano triennale degli interventi e ed il programma annuale sentita la competente commissione consiliare e previa acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 9.
La Regione determina gli obiettivi del piano triennale e il programma annuale degli interventi previa consultazione degli enti locali territoriali e delle associazioni ed istituzioni culturali operanti nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

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