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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 9
Comitato tecnico
E' istituito il comitato tecnico per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Il comitato è composto:
- dall'assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede e lo convoca;
- da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati, elette dal consiglio regionale con voto limitato.
Il comitato, ove lo ritenga opportuno, può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Il comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine al piano regionale triennale, al programma annuale ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.
Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'assessore competente.
Ai componenti del comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.

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