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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

INDICE

Art. 1 - Finalità generali
Art. 2 - Oggetto dell'intervento regionale
Art. 3 - Strutture
Art. 4 - Esercizio cinematografico
Art. 5 - Cineteche e videoteche
Art. 6 - Attività di interesse regionale
Art. 7 - Destinatari degli interventi regionali
Art. 8 - Piano triennale e programma annuale
Art. 9 - Comitato tecnico
Art. 10 - Presentazione delle domande
Art. 11 - Liquidazione dei contributi regionali
Art. 12 - Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 13 - Rilevazione e conservazione di patrimoni artistici
Art. 14 - Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive
Art. 15 - Norme transitorie
Art. 16 - Adeguamento normativo
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità generali
La regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi statutari e delle norme di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, disciplina con la presente legge i propri interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Gli interventi regionali previsti dalla presente legge relativi alle attività audiovisive sono attuati nei limiti fissati dalla normativa statale in materia di audiovisivi.
La Regione pone a fondamento della propria azione il pluralismo culturale ed interviene, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, in favore di iniziative pubbliche e private.
La Regione orienta prioritariamente i propri interventi:
- alla promozione ed allo sviluppo di centri di produzione e di distribuzione capaci di incidere sul mercato regionale;
alla realizzazione e al sostegno di servizi per la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.
Art. 2
Oggetto dell'intervento regionale
Per le finalità di cui all'art. 1, l'intervento regionale prende ad oggetto programmi specifici di:
- produzione e distribuzione;
realizzazione dei servizi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;
diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva;
attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.
Nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma assumono particolare rilevanza lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione.
Art. 3
Strutture
La Regione interviene per la predisposizione e l'adeguamento, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in concorso tra loro, di sedi e attrezzature per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Art. 4
Esercizio cinematografico
La Regione interviene per:
- la formazione e il sostegno di organismi consortili o associativi, nell'ambito del piccolo e medio esercizio cinematografico per l'erogazione di servizi comuni;
l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati di sale cinematografiche singole o associate con programmazione d' essai continuativa;
l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati di sale cinematografiche singole o associate che presentino film di interesse culturale integrati da specifiche iniziative collaterali, per almeno il 30% delle loro giornate di programmazione annuale.
Art. 5
Cineteche e videoteche
La Regione favorisce la creazione e lo sviluppo di servizi di interesse regionale organizzati per l'acquisizione, la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.
Sono considerati di interesse regionale i servizi che, disponendo di dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di:
a) svolgere una funzione di documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore della cultura cinematografica ed audiovisiva rispetto all'intero territorio regionale o ad ambiti di esso di particolare ampiezza;
b) interagire, anche sul piano produttivo, con gli altri centri del settore, con le sedi informative, la RAI e il sistema complessivo delle comunicazioni di massa.
Art. 6
Attività di interesse regionale
Ai fini della presente legge, sono considerati di interesse regionale, oltre ai servizi di cui al precedente art. 5:
a) i programmi produttivi e distributivi di qualificato livello artistico, organizzativo e operativo;
b) i servizi di cui all'art. 4 che, per ambito di intervento, livelli organizzativi e professionali, garantiscano continuità di programmazione;
c) le rassegne e i festivals che sviluppino progetti di rilevante interesse sul piano scientifico, culturale, sociale ed informativo;
d) le attività di sperimentazione e le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione fondate su progetti significativi per il fondamento culturale dei temi affrontati, per l'impostazione scientifica e per la loro continuità;
e) i programmi relativi alla difesa e valorizzazione della tradizione di ogni tipo di spettacolo dialettale.
Art. 7
Destinatari degli interventi regionali
Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi sulla base dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti articoli:
a) imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, che abbiano sede e svolgano la loro attività prevalente nella Regione;
b) enti locali singoli o associati, istituzioni e fondazioni culturali, associazioni e consorzi aventi sede nella Regione, soggetti privati.
La disponibilità di strumenti organizzativi e di livelli professionali adeguati ai programmi da realizzare costituisce condizione per l'ammissione ai contributi regionali.
Ai comuni della Regione titolari di teatri di tradizione possono essere concessi contributi regionali per programmi di produzione di spettacoli lirici e di balletto che prevedano un congruo numero di repliche o riprese nei teatri della Regione.
All'Ente autonomo teatro comunale di Bologna il contributo regionale è concesso per programmi attuativi delle finalità previste dall'art. 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800 Sito esterno.
Art. 8
Piano triennale e programma annuale
Il consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, nonchè i relativi programmi annuali.
Il piano triennale degli interventi indica:
a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;
c) i criteri relativi al riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento.
Le determinazioni annuali del piano triennale sono definite dalla legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione.
Il programma annuale, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale, determina in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, il riparto definitivo tra le diverse tipologie di intervento e individua i programmi e le iniziative ammesse al contributo regionale.
La giunta formula il piano triennale degli interventi e ed il programma annuale sentita la competente commissione consiliare e previa acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 9.
La Regione determina gli obiettivi del piano triennale e il programma annuale degli interventi previa consultazione degli enti locali territoriali e delle associazioni ed istituzioni culturali operanti nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.
Art. 9
Comitato tecnico
E' istituito il comitato tecnico per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Il comitato è composto:
- dall'assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede e lo convoca;
- da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati, elette dal consiglio regionale con voto limitato.
Il comitato, ove lo ritenga opportuno, può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Il comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine al piano regionale triennale, al programma annuale ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.
Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'assessore competente.
Ai componenti del comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Presentazione delle domande
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il mese di giugno di ogni anno emana apposite direttive per la presentazione delle domande.
Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.
Copia delle domande per i programmi di cui al precedente art. 6, lettere b) e c), va inoltrata anche alle province o al circondario di Rimini ed alle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 rispettivamente interessati.
Le province, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni, di cui al comma precedente, entro il 30 ottobre esprimono le proprie motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali di competenza.
Art. 11
Liquidazione dei contributi regionali
I contributi regionali per le attività previste dalla presente legge sono liquidati nella misura del 75% dopo la deliberazione del consiglio regionale e per il residuo 25% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività presentate dai soggetti interessati.
La giunta regionale provvede al recupero o alla riduzione, totale o parziale, dei contributi in casi di mancata o parziale attuazione delle iniziative, di mancato adempimento degli impegni previsti dalla presente legge o da destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato erogato il finanziamento.
Art. 12
Formazione ed aggiornamento professionale
La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, alle esigenze di formazione del personale operante nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali d' intervento formativo e in modo conforme alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede alla formazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del settore anche mediante attività di carattere sperimentale.
Art. 13
Rilevazione e conservazione di patrimoni artistici
Iniziative di rilevazione e conservazione di patrimoni artistici di proprietà pubblica o di pubblico interesse, connesse con le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive sono finanziate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28.
Art. 14
Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive
Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore dello spettacolo vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Per l'Orchestra sinfonica dell'Emilia - Romagna " A. Toscanini " nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni.
Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 12, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, si provvede nell'ambito della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.
Per le spese relative agli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa pesa a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per le spese di investimento di cui all'art. 3 sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
Art. 15
Norme transitorie
La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dall'art. 26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per gli interventi previsti nell'esercizio 1985, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.
Art. 16
Adeguamento normativo
La Regione adeguerà la presente legge ai principi della legislazione statale di riforma delle attività di prosa, musicali, cinematografiche e audiovisive previste dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 4 aprile 1985

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