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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortunii nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche.
Art. 2
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni, delle squadre di soccorso del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori.
Art. 3
La Regione concede altresì contributi destinati:
a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini e opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione e arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto " Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purchè documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortunii in montagna.
Art. 4
Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate del programma di intervento e della previsione di spesa, del piano finanziario.
La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle Comunità montane, competenti per territorio, con particolare riguardo all'inserimento, o almeno alla compatibilità, degli interventi nei programmi di attività delle Comunità stesse.
I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impiego.
Art. 5
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 aprile 1985

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