LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13
INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 3
Determinazione dell'intervento regionale
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto determina, di norma annualmente, ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 , la misura del tasso di interesse agevolato a carico delle imprese destinatarie.
La misura del tasso di interesse a carico dei destinatari non può essere comunque inferiore al 60% del tasso di riferimento per il credito all'artigianto e al 48% per le zone non sufficientemente sviluppate di cui al DPR 9 dicembre 1976 n. 902 e successive modificazioni.
La garanzia regionale di cui al precedente art. 2 lett. b), può essere concessa in misura non superiore all'80% dell' importo del mutuo.
I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lett. c), sono concessi nella misura massima del 30% delle spese ammesse, e comunque nel limite massimo di Lire 80.000.000.