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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 7
Comitato di valutazione
Presso la Regione è istituito il Comitato di valutazione che provvede all'esame tecnico - finanziario dei progetti di cui al precedente art. 5 ed esprime parere alla Giunta regionale in ordine alla conformità dei progetti stessi rispetto alle finalità dell'intervento regionale, all'ordine di priorità dei progetti e all'importo dell'investimento ammissibile.
Il Comitato di valutazione, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
- quattro esperti, designati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi, uno dei quali svolge la funzione di Presidente;
- tre esperti, designati dalle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi.
Le funzioni di segretario del Comitato di valutazione sono svolte da un collaboratore regionale del Servizio artigianato.

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