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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Provvidenze
Art. 3 - Determinazione dell'intervento regionale
Art. 4 - Destinatari
Art. 5 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Art. 6 - Spese ammesse
Art. 7 - Comitato di valutazione
Art. 8 - Presentazione delle domande
Art. 9 - Concessione delle agevolazioni
Art. 10 - Convenzione con gli Istituti di credito
Art. 11 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche nelle imprese artigiane.
Art. 2
Provvidenze
Per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art. 5 la Regione:
a) concorre al pagamento degli interessi su prestiti bancari, contratti o da contrarre;
b) concede la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di credito;
c) concede contributi in conto capitale alle imprese artigiane, in alternativa agli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b).
Gli interventi regionali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono riguardare prestiti aventi durata non superiore a sessanta mesi.
Art. 3
Determinazione dell'intervento regionale
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto determina, di norma annualmente, ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la misura del tasso di interesse agevolato a carico delle imprese destinatarie.
La misura del tasso di interesse a carico dei destinatari non può essere comunque inferiore al 60% del tasso di riferimento per il credito all'artigianto e al 48% per le zone non sufficientemente sviluppate di cui al DPR 9 dicembre 1976 n. 902 Sito esterno e successive modificazioni.
La garanzia regionale di cui al precedente art. 2 lett. b), può essere concessa in misura non superiore all'80% dell' importo del mutuo.
I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lett. c), sono concessi nella misura massima del 30% delle spese ammesse, e comunque nel limite massimo di Lire 80.000.000.
Art. 4
Destinatari
Sono ammessi ai benefici le imprese artigiane singole e i gruppi di imprese artigiane associate, per la realizzazione di progetti interaziendali, nelle forme di legge con contratto consortile a termine, per il conseguimento di obiettivi di innovazione attraverso l'attuazione dei progetti di cui al successivo art. 5.
Art. 5
Iniziative ammesse alle agevolazioni
Sono ammesse alle provvidenze di cui al precedente art. 2 le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca tecnologica finalizzati all'innovazione dei prodotti, al miglioramento dei prodotti esistenti o delle prestazioni di servizio;
b) progetti per l'applicazione tecnica, ivi compresa la produzione di prototipi, e l'organizzazione della produzione di nuovi prodotti o per il miglioramento dei prodotti esistenti;
c) progetti per l'acquisto dei brevetti e per la loro applicazione produttiva;
d) progetti per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica ed organizzativa finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie e metodologie produttive.
Art. 6
Spese ammesse
La somma ammessa al contributo in conto capitale e l'importo del mutuo ammesso al concorso regionale sugli interessi e/ o alla garanzia sono determinati in rapporto alle spese relative alle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e applicazione produttiva, se ed in quanto riferibili alle tipologie progettuali previste dal precedente art. 5.
Art. 7
Comitato di valutazione
Presso la Regione è istituito il Comitato di valutazione che provvede all'esame tecnico - finanziario dei progetti di cui al precedente art. 5 ed esprime parere alla Giunta regionale in ordine alla conformità dei progetti stessi rispetto alle finalità dell'intervento regionale, all'ordine di priorità dei progetti e all'importo dell'investimento ammissibile.
Il Comitato di valutazione, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
- quattro esperti, designati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi, uno dei quali svolge la funzione di Presidente;
- tre esperti, designati dalle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative, altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche relative alle produzioni ed agli impianti produttivi.
Le funzioni di segretario del Comitato di valutazione sono svolte da un collaboratore regionale del Servizio artigianato.
Art. 8
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 sono presentate alla Regione e, qualora si tratti di agevolazioni sui prestiti, anche agli Istituti di credito e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto corredato da relazione tecnico - illustrativa;
b) piano finanziario;
c) certificato di iscrizione all'Albo artigiano e, per i gruppi di imprese, dal contratto consortile.
Per l'anno 1985 le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2 devono pervenire al competente Assessorato regionale entro il 31 ottobre 1985.
Art. 9
Concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono deliberate, di norma trimestralmente, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi in conto interessi sono erogati agli Istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo e la garanzia sono revocati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lett. c), sono erogati, in soluzione unica, a presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.
Art. 10
Convenzione con gli Istituti di credito
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle imprese artigiane apposita convenzione per regolare i reciproci rapporti.
Art. 11
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati per l'esercizio 1986, nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500, alla voce n. 4, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e con l'istituzione, in sede di variazione del Bilancio per lo stesso esercizio, di appositi capitoli di spesa, dotati della necessaria disponibilità per l'esercizio 1986, concernenti i seguenti interventi:
- contributi in conto interessi in forma attualizzata sui prestiti bancari contratti o da contrarre dalle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;
- contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;
- prestazione di garanzie fidejussorie sui prestiti contratti dalle imprese artigiane per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.
Per gli esercizi successivi al 1986 al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con apposite specifiche autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 aprile 1985

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