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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 20
Condizioni di conferimento degli incarihi professionali
1. Il rappresentante legale della persona giuridica cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima dell'assunzione dell'atto relativo, un' attestazione debitamente autentica con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nessuno tra i propri soci, se si tratta di società di persone, o tra i membri del proprio consiglio di amministrazione, negli altri casi, ha un rapportto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione e con gli enti da essa dipendenti.
2. Parimenti le persone cui si propone l'incarico debbono far pervenire alla Regione un' attestazione debitamente autenticata, con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che nei loro confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dall'articolo precedente.

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