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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 2
Oggetto
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, contribuisce con propri finanziamenti alla realizzazione di progetti coerenti con i propri programmi di settore.
2. A tal fine la Regione disciplina, con la presente legge, le procedure e le modalità di finanziamento dei progetti riguardanti la realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, presentati dai soggetti di cui all'art. 3, nonché di quelli di iniziativa diretta della Regione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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