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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 4
Programmi di settore
1. I programmi settoriali ed intersettoriali rappresentano la articolazione del programma regionale di sviluppo con riferimento ai singoli settori di intervento.
2. Essi contengono l'analisi quantitativa e qualitativa dello stato del settore; la valutazione dell'evoluzione tendenziale spontanea del settore; la fissazione degli obiettivi da conseguire nel periodo considerato.
3. In particolare, per quanto riguarda le strutture e le infrastrutture, i programmi di settore indicano:
a) il fabbisogno finanziario complessivo con riferimento a specifici obiettivi prioritari di sviluppo, espressi anche in termini quantitativi;
b) le tipologie e le modalità di intervento maggiormente funzionali al perseguimento dei predetti obiettivi;
c) gli standard tecnici minimi applicabili alle diverse tipologie di intervento;
d) i parametri di valutazione di efficacia ed efficienza dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi del programma;
e) l'ammontare delle diverse fonti di finanziamento, in base alla legislazione vigente e in base ai previsti nuovi interventi legislativi, per la realizzazione degli obiettivi del programma;
f) il livello massimo del finanziamento regionale nei singoli tipi di intervento.
4. I programmi di settore sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 18 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale"(1).
5. I programmi settoriali ed intersettoriali stabiliscono i pareri da acquisire e le consultazioni da esperire da parte della Regione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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