LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 14
Assistenza privata
La Regione promuove e coordina l'apporto al perseguimento delle finalità della presente legge, delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale.