LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 44
Gli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) ampliamenti o trasformazioni di piante organiche;
2) copertura di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale, la cui dotazione numerica complessiva non è stata autorizzata dalla Giunta regionale ai sensi della Legge regionale 8 aprile 1980 n. 25 o della Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21;
3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
In occasione dell'autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può ratificare la dotazione numerica dei posti di organico attribuiti a singole qualifiche funzionali, o la pianta organica complessiva.
L'autorizzazione è concessa sentiti la Commissione consiliare competente e il Comune interessato in relazione alla sede legale dell'IPAB.
Qualora l'autorizzazione si riferisce ad immobile ubicato in Comune diverso da quello in cui l'ente ha sede legale, deve essere sentito anche tale Comune.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, si procede anche in mancanza del parere dei Comuni.
Restano ferme le competenze del Comitato regionale di controllo in ordine alla legittimità delle deliberazioni adottate a seguito dell'autorizzazione della Giunta regionale.