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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1 Titolo II - soggetti istituzionali
Espandere area tit1 Titolo III - SOGGETTI NON ISTITUZIONALI
Espandere area tit1 Titolo IV - GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Espandere area tit1 Titolo V - IL PERSONALE
Espandere area tit1 Titolo VI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Espandere area tit1 Titolo VII - DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Espandere area tit1 Titolo VIII - PROGRAMMAZIONE
Espandere area tit1 Titolo IX FONDO SOCIO - ASSISTENZIALE REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo X - MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE IPAB SUBREGIONALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, detta norme, con la presente legge, per il riordino delle funzioni di assistenza sociale, per la programmazione, l'organizzazione e la qualificazione dei relativi interventi nonchè per l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali con quelli sanitari.
Art. 2
Iniziative promozionali
Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono, altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di grupppi socialmente più deboli.
La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.
In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonchè delle strutture di interesse socio - assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.
La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l'assistenza sociale, nonchè per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.
Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.
Art. 3
Oggetto del riordino
In applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e della Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno, il riordino delle funzioni assistenziali di competenza degli Enti locali concerne:
- le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno;
- le funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, comprese quelle già svolte dagli Enti comunali si assistenza( ECA), dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni regionali ai sensi del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, compresa la nota aggiuntiva;
- ogni altra funzione assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.
Art. 4
Principi informatori dell'intervento assistenziale
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:
- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza dell'utente e per i residenti del Comune di Bologna negli ambiti territoriali 27 - 28 - 29.
I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modadalità di erogazione delle prestazioni.
La partecipazione dei cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto dei principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi ai bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 5
Destinatari
Gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini italiani residenti in Emilia - Romagna.
Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale.
Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Art. 6
Territorializzazione degli interventi
L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedenti art. 4, ovvero presso le strutture socio - assistenziali previste dal piano socio - assistenziale ad ambito sovraterritoriale.
In caso di comprovata necessità o opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell'atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.
L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.
Per i residenti in Emilia - Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia - Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
Art. 7
Opzioni individuali degli utenti - Specificazioni
In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente articolo 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/ o convenzionati.
Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.
L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/ o convenzionate del territorio.
Art. 8
Concorso al costo delle prestazioni
Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche.
E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Art. 9
Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
Le strutture socio - assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, ancorchè gestite a scopo di lucro, debbono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 37 e il loro funzionamento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.
I requisiti di cui al precedente comma attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonchè la capacità del servizio a espletare le relative funzioni.
Le strutture funzionanti, già sottoposte all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale obbligo non era previsto, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dal Consiglio regionale nei tempi dallo stesso indicati.
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento.
Titolo II
soggetti istituzionali
Art. 10
Competenze e funzioni della Regione
La Regione Emilia - Romagna:
1) approva il piano socio - assistenziale regionale;
2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio - assistenziali;
3) ripartisce il fondo socio - assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;
4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;
5) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;
6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;
7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
8) promuove l'attuazione di un sistema informativo dei servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali del territorio regionale;
10) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno; all'alta vigilanza anche a norma dell'art. 44 della presente legge; all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori;
all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
b) per quanto riguarda la persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione.
Art. 11
Competenze e funzioni delle Province, del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Comuni per la programmazione
Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, nonchè delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22.
Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione dei contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione dei pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.
Art. 12
Competenze e funzioni dei Comuni
Ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale e le esercitano in forma singola o associata.
I comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale.
I Comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo comma dell'art. 4.
Art. 13
Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.
Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.
Titolo III
SOGGETTI NON ISTITUZIONALI
Art. 14
Assistenza privata
La Regione promuove e coordina l'apporto al perseguimento delle finalità della presente legge, delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale.
Art. 15
Registro dei soggetti privati
Presso ogni Unità sanitaria locale è istituito il registro dei soggetti di cui al precedente articolo operanti nel territorio di competenza dell'Unità sanitaria locale stessa.
In tale registro sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) legale rappresentante nel territorio regionale;
2) assenza di fini di lucro;
3) corrispondenza ai principi della presente legge della loro attività, esercitata ad adeguati livelli di prestazioni e servizi, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;
4) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie.
Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, accertata l'esistenza dei requisiti, dispone l'iscrizione nel registro.
Il Comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro qualora venga a cessare anche uno solo dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione o vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.
Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro, è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della Legge regionale 28 gennnaio 1982 n. 5, in quanto applicabili.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.
Art. 16
Volontariato
La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della presente legge.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato si intendono quegli interventi assistenziali resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, fondati su prestazioni spontanee e gratuite dalle quali non derivi reddito di qualsiasi specie.
Art. 17
Registro del volontariato
Presso ogni Unità sanitaria locale è istiuito il registro del volontariato, di cui all'articolo precedente, operante nel territorio di competenza.
L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta, dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio il richiedente opera, previa verifica che le attività del richiedente stesso siano aderenti con le finalità della presente legge.
Il Comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro, qualora vengano a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa la iscrizione stessa.
Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della Legge regionale 28 gennaio 1982 n. 5, in quanto applicabili.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.
Art. 18
Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato
I soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16 a rilevanza regionale sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali.
Art. 19
Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali
I soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16, iscritti negli appositi registri locali, debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:
- alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla Regione;
- a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;
- a richiedere il convenzionamento di cui al successivo articolo 20.
I soggetti iscritti nei registri regionali di cui al precedente articolo 18 debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggiore rilievo attinenti l'assistenza sociale dell'amministrazione regionale e hanno facoltà di proporre programmi e iniziative di interesse regionale.
Art. 20
Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali
I Comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè con i soggetti di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato, iscritti nei registri locali.
Le convenzioni debbono, tra l'altro, prevedere:
- livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e, a decorrere dalla data che sarà stabilita dal piano socio - assistenziale regionale, ai parametri dallo stesso definiti;
- copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;
- durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.
In paricolare, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato debbono altresì disciplinare i rapporti finanziari distinguendo il rimborso delle spese autorizzate dalla contribuzione agli oneri derivanti da eventuali spese generali del'organizzazione di volonatariato, commisurati all'entità delle prestazioni e alla durata del rapporto.
I Comuni singoli o associati regolano, altresì, mediante appositi atti i rapporti con i singoli volontari iscritti nei registri locali che concorrono, mediante autonome prestazioni di attività, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16, secondo comma, alla realizzazione degli interventi e servizi di assistenza sociale dei Comuni medesimi. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi per i danni provocati nell'espletamento delle attività.
Il requisito dell'iscrizione nei registri locali, previsto dal I comma, è operante a decorrere dalla data di istituzione dei registri locali medesimi.
La Regione emana criteri per la predisposizione delle convenzioni di cui al presente articolo.
Art. 21
Altre convenzioni
Qualora la necessità di interventi e di servizi socio - assistenziali non possa essere adeguatamente soddisfatta dai Comuni e dalle associazioni dei Comuni direttamente o mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, tali rapporti convenzionali possono essere instaurati in via eccezionale con altri soggetti, anche aventi fini di lucro, operanti nel territorio, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Le convenzioni previste dal presente e dal precedente articolo debbono in ogni caso prevedere la facoltà da parte dei Comuni o della loro associazione di verificare in ogni momento la regolare attuazione degli adempimenti oggetto delle convenzioni medesime.
Titolo IV
GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Art. 22
Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale
I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite delle Unità sanitarie locali, le funzioni concernenti:
- l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva e alla famiglia di cui alla Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22, e all'articolo 23, lett. c), del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno;
- l'assistenza sociale inerente alla prevenzione, alla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;
- la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per handiccapati;
- la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati di assistenza sociale, delegata e subdelegata ai sensi del successivo articolo 36, lett. b);
- le ulteriori eventuali attività assistenziali individuate dal piano socio - assistenziale sulla base di criteri di efficienza e di adeguatezza di bacini d' utenza.
I Comuni possono deliberare, altresì, di esercitare in forma associata anche altre funzioni di assistenza sociale di cui sono titolari.
Anche in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente in forma associata, possono essere gestite dai singoli Comuni le strutture socio - assistenziali residenziali e semiresidenziali destinate ai cittadini residenti nel Comune.
Le funzioni di assistenza sociale delle Province sono esercitate negli ambiti territoriali delimitati a norma della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 attraverso convenzioni con i Comuni singoli o associati e le Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art. 23
Modalità della gestione associata
L'associazione dei Comuni d' intesa con i Comuni, le Province e le Comunità montane determina i mezzi finanziari, i beni mobili e immobili da trasferire all'Unità sanitaria locale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale gestite in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali, nonchè, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 27 e seguenti, il personale necessario.
I Comuni e le Province devono in ogni caso trasferire alle Unità sanitarie locali le quote derivanti dalle assegnazioni di provenienza statale e regionale destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata.
Le Unità sanitarie locali provvedono entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere ai Comuni, alle Province, al Circondario di Rimini e alle Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni assistenziali e sui risultati conseguenti.
I Comuni e le Province possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, interventi e programmi, anche al fine di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi.
Art. 24
Integrazione delle funzioni sanitarie e sociali
Le Unità sanitarie locali definiscono modalità e adottano provvedimenti per integrare i programmi e gli interventi sanitari con quelli sociali.
Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle Unità sanitarie locali direttamente o con rapporto di convenzione.
Art. 25
Servizio sociale delle Unità sanitarie locali
Le attività di assistenza sociale, gestite in forma associata o convenzionata ai sensi del precedente articolo 22, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali per il tramite del servizio sociale.
L'attività connessa alla risocializzazione e socializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei tossicodipendenti, l'assistenza psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, aventi caratteristiche essenzialmente d' assistenza sociale prevista dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e dirette dal servizio sociale.
In relazione alle attività esercitate il servizio sociale, per meglio adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico - sociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di norma, nei seguenti settori:
- famiglia e maternità - infanzia età evolutiva
- adulti
- anziani.
Art. 26
Responsabile del servizio sociale della Unità sanitaria locale
Al servizio sociale è preposto un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo del sefvizio o alle stesso assegnato funzionalmente, che ricoprono una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali.
L'incarico di responsabile del servizio sociale è conferito con le modalità e le procedure, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale che definisce le norme per il conferimento dell'incarico di responsabile di servizio nelle Unità sanitarie locali. L'incarico è conferito dall'Assemblea generale per la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Al responsabile del servizio sociale è corrisposto, a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.
Titolo V
IL PERSONALE
Art. 27
Personale dell'associazione dei Comuni
Per l'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza sociale, l'associazione dei Comuni di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, si avvale di:
- personale assunto direttamente
- personale assegnato da Comuni e comandato da Province, Comunità montane, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione.
Si avvale, altresì, per lo svolgimento di attività che concorrono all'attuazione delle finalità proprie del servizio sanitario, di personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.
Il personale di cui al secondo alinea del primo comma e quello di cui al precedente comma, che conserva il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'Unità sanitaria locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.
Il personale assunto direttamente dall'associazione dei Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali, e in tal ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del DPR 23 giugno 1983 n. 347 Sito esterno, e della Legge regionale 8 marzo 1984 n. 11.
Agli oneri relativi si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli Enti associati.
Art. 28
Regolamento e pianta organica
L'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni approva la pianta organica del personale del servizio sociale, proposta dal Comitato di gestione nel rispetto delle direttive regionali in materia di formazione degli organici del personale. Approva altresì apposito regolamento.
Art. 29
Copertura dei posti di pianta organica
I concorsi per la copertura dei posti prevista nella pianta organica del servizio sociale sono indetti dal Comitato di gestione.
Nella determinazione dei posti da mettere in concorso vanno temporaneamente esclusi i posti le cui funzioni sono svolte da personale comandato da Comuni, Comunità montane, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione, nonchè da personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.
Il bando di concorso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 30
Sistemazione del personale di ruolo già dipendente dei soppressi consorzi socio - sanitari
Il personale di ruolo dei soppressi consorzi socio - sanitari, non confluito nel ruolo del personale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale nè attribuito ai Comuni ai sensi dell'art. 156 e seguenti del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, è inquadrato nei posti vacanti della pianta organica del servizio sociale in corrispondenza con i livelli e le qualifiche professionali ricoperte.
Art. 31
Formazione ed aggiornamento del personale
La Regione promuove l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale del servizio sociale secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale 2 novembre 1983 n. 39.
Titolo VI
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 32
Finalità - Attuazione
Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio - assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art. 33
Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia, età evolutiva - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per la famiglia, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in particolare volti a:
- assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;
- assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente.
Art. 34
Assistenza sociale agli adulti - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti ai cittadini che a causa delle loro condizioni psico - fisiche e/ o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e in rapporto con le associazioni di categoria;
- garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.
Art. 35
Assistenza sociale agli anziani - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in particolare, volti a:
- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, solitudine;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.
Titolo VII
DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art. 36
Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni:
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e private, ai sensi del precedente articolo 9;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonchè le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 37
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 36 è effettuato obbligatoriamente in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali nel cui territorio ha sede la struttura o è svolto il servizio, al fine anche di assicurarne lo svolgimento coordinato e integrato sotto i profili sia socio - assistenziale che sanitario.
L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera c) e di quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previsa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno solo dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6.
Il Consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonchè sui criteri di vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente articolo 9.
Titolo VIII
PROGRAMMAZIONE
Art. 38
Programmazione regionale
La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio - assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.
Il piano socio - assistenziale definisce: gli obiettivi prioritari da perseguire;
- la tipologia dei servizi e degli interventi;
- i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi, ove i medesimi siano identificabili.
Il piano socio - assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.
La Regione garantisce a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.
Art. 39
Programmazione territoriale
Sulla base del piano socio - assistenziale regionale, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39, predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso dei Comuni, delle associazioni dei Comuni e delle Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.
I piani individuano tra l'altro:
- le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.
La Giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.
Le province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.
I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.
Titolo IX
FONDO SOCIO - ASSISTENZIALE REGIONALE
Art. 40
Fondo regionale
La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato " Fondo socio - assistenziale regionale". A tale fondo affluiscono:
a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1- duodecies del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 Sito esterno, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno;
b) gli stanziamenti previsti ai Capitoli 68120 e 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, in attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10;
c) gli stanziamenti previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22;
d) gli stanziamenti previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685 Sito esterno;
e) gli stanziamenti previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48;
f) gli stanziamenti previsti al Capitolo 60200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 19858 finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio - assistenziali;
h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.
Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro - quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:
- per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali;
- per le spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali.
Per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Per le spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, 3 comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 318 di contabilità regionale.
Art. 41
Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali è destinata:
a) quota - parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonchè delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio - assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39;
b) quota - parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia - Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio - asstenziali, pubblici e privati convenzionati;
c) quota - parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio - assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38.
Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di entrata in vigore del piano socio - assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps,
secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore.
Art. 42
Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzionae o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio - assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio - assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio - assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio - assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio - assistenziale regionale nonchè alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui si insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio - asstenziali. l'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39 e contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.
Art. 43
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11.
Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.
I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati ai Comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributi, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo benificiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.
i Contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/ o documentati motivi.
Titolo X
MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE IPAB SUBREGIONALI
Art. 44
Gli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) ampliamenti o trasformazioni di piante organiche;
2) copertura di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale, la cui dotazione numerica complessiva non è stata autorizzata dalla Giunta regionale ai sensi della Legge regionale 8 aprile 1980 n. 25 o della Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21;
3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
4) alienazione o acquisto di titoli per un valore nominale superiore a Lire 20.000.000.
L'autorizzazione non è richiesta:
a) per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative;
b) per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.
In occasione dell'autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può ratificare la dotazione numerica dei posti di organico attribuiti a singole qualifiche funzionali, o la pianta organica complessiva.
L'autorizzazione è concessa sentiti la Commissione consiliare competente e il Comune interessato in relazione alla sede legale dell'IPAB.
Qualora l'autorizzazione si riferisce ad immobile ubicato in Comune diverso da quello in cui l'ente ha sede legale, deve essere sentito anche tale Comune.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, si procede anche in mancanza del parere dei Comuni.
Restano ferme le competenze del Comitato regionale di controllo in ordine alla legittimità delle deliberazioni adottate a seguito dell'autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 45
Commissione per le controverise per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza la Commissione prevista dall'articolo 3 della Legge 26 aprile 1954 n. 251 Sito esterno è istituita presso le Unità sanitarie locali dei Comuni capoluogo di provincia e del Circondario di Rimini e per la provincia di Bologna presso l'Unità sanitaria locale n. 29.
La Commissione di cui al primo comma è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta dal responsabile del Servizio sociale dell'Unità sanitaria locale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale in servizio presso la sezione decentrata del Comitato regionale di controllo, competenti per territorio.
La Commissione decide sulle controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della Legge 26 aprile 1954 n. 251 Sito esterno.
Art. 46
Nomina del responsabile del servizio sociale
In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 26 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione della presente legge, le assemblee generali delle Unità sanitarie locali possono conferire l'incarico di responsabile del serivzio sociale a operatori di ruolo assegnati funzionalmente al servizio in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. E' titolo preferenziale il diploma di laurea ad indirizzo sociologico, psicologico, pedagogico;
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni.
L'incarico è conferito per non più di tre anni.
Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Al responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.
Art. 47
Abrogazione di norme
Sono abrogati l'articolo 7 della Legge regionale 12 marzo 1973 n. 16, gli articoli 17, 18, 19 della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22, il Titolo III della Legge regionale 8 aprile 1980 n. 25 e l'articolo 19 della stessa legge così come sostituito dalla Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 gennaio 1985

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