Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2021 | ||
2. | 29/12/2020 | ||
3. | 27/12/2018 | ||
4. | 18/07/2017 | ||
5. | 09/05/2016 | ||
6. | 30/04/2015 | ||
7. | 18/07/2014 | ||
8. | 20/12/2013 | ||
9. | 25/07/2013 | ||
10. | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/01/1986
LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 5
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti.
2. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione e le decisioni adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
4. La Commissione può articolarsi in sezioni o gruppo di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione stessa, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 e all'art. 49 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, concernente l'organizzazione dei servizi regionali.
5. Le strutture organizzative della Regione collaborano con la Commissione, quando è necessario e la Commissione lo richieda, in base a disposizioni e direttive della Giunta regionale o di un assessore all'uopo delegato.