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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Commissione
Art. 2 - Compiti della Commissione
Art. 3 - Composizione della Commissione
Art. 4 - Autonomia della Commissione
Art. 5 - Funzionamento della Commissione
Art. 6 - Rapporti di collaborazione
Art. 7 - Segreteria della Commissione
Art. 9 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Commissione
1. È istituita la Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti e iniziative riguardanti la condizione femminile per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. La Commissione, al medesimo fine di cui al precedente comma, può anche formulare proposte e osservazioni.
Art. 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione formula alla Giunta regionale proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità della presente legge. In particolare, al fine di affermare la piena dignità della donna, la Commissione:
a) presente proposte di adeguamento di revisione o di adozione di atti legislativi e amministrativi;
b) predispone progetti tesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
c) propone ogni iniziativa utile a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, nonché tesa a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
d) predispone la relazione sulla condizione femminile, che la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale;
e) propone la promozione di indagini e ricerche sulla condizione della donna in Emilia-Romagna, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
f) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione, in Consiglio regionale, di atti legislativi e amministrativi;
g) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne;
h) propone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti.
2. La Giunta regionale, consulta preventivamente la Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.
Art. 3
Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da venti membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali, organizzati delle donne nonché delle associazioni, movimenti, organizzazioni economiche e sociali interessati e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra, fermo restando che ciascun membro della Commissione opera in piena autonomia.
2. La Commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il Presidente e due Vice-Presidenti.
3. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati.
Art. 4
Autonomia della Commissione
1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La Commissione organizza e disciplina autonomamente il proprio funzionamento e adotta un apposito regolamento interno.
Art. 5
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti.
2. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione e le decisioni adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
4. La Commissione può articolarsi in sezioni o gruppo di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione stessa, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 e all'art. 49 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, concernente l'organizzazione dei servizi regionali.
5. Le strutture organizzative della Regione collaborano con la Commissione, quando è necessario e la Commissione lo richieda, in base a disposizioni e direttive della Giunta regionale o di un assessore all'uopo delegato.
Art. 6
Rapporti di collaborazione
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale e locale.
2. Ove lo sviluppo dei suddetti rapporti di collaborazione comporti impegni di spesa non rientranti tra quelle relative al normale funzionamento della Commissione, provvede, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, su proposta della stessa, la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può deliberare su proposta della Commissione e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e o privati, nonché ad esperti.
Art. 7
Segreteria della Commissione
1. La Giunta regionale, per il funzionamento della Commissione, organizza una segreteria nell'ambito del Servizio Problemi del lavoro della Regione.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, relativa all'istituzione della "Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna", l'Amministrazione regionale fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti al Cap. 70050 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati" del bilancio per l'esercizio 1985 e ai capitoli di spesa corrispondenti al Cap. 70050 per gli esercizi successivi.
Art. 9
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge è confermata per il primo triennio la Commissione istituita e nominata con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 1985, n. 3434.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 gennaio 1986

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