LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi.