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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 10
Contributo straordinario
1. La Regione eroga contributi straordinari " una tantum" alle cooperative di garanzia che si associno ai consorzi regionali di cui all'art. 9, entro un anno dalla costituzione degli stessi.
2. Detti contributi sono determinati in rapporto al capitale sociale conferito da ciascuna cooperativa, nella misura del venticinque per cento per i conferimenti superiori ai cinque milioni, del trentacinque per cento per i conferimenti superiori a dieci milioni e del cinquanta per cento per quelli superiori ai quindici milioni, e comunque nella misura massima di dieci milioni per ogni cooperativa.

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