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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 12
Concessioni dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 e all'art. 6 della presente legge è delegata alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini ai sensi della LR 4 maggio 1982, n. 18.
3. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi di cui all'art. 6, la Regione stabilisce una suddivisione delle previste disponibilità finanziarie fra gli enti delegati.
4. Gli enti delegati approvano un proprio programma di ripartizione, assegnando a ciascuna delle cooperative artigiane di garanzia operanti nel rispettivo territorio una dotazione finanziaria e autorizzando le cooperative stesse ad accogliere le domande dei soci fino alla concorrenza del suddetto limite.

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