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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 13
Verifiche e revoca dei contributi
1. La Giunta regionale e gli enti delegati possono disporre verifiche presso le cooperative artigiane di garanzie e rpesso loro consorzi regionali che hanno ottenuto contributi, al fine di accertare la loro effttiva destinazione.
2. Qualora venga accertata una utilizzazione dei contributi concessi difforme alle finalità della presente legge, la Giunta regionale e gli enti delegati revocano il contributo e ne ingiungono la restituzione.

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