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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto interessi sono disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di cui al Titolo III della LR 10 gennaio 1973, n. 3. La procedura si intende avviata se alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata domanda di concessione del contributo.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, la LR 10 gennaio 1973, n. 3, è abrogata.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: il terzo alinea del secondo comma dell' art. 1, l'art. 8, l'ultimo comma dell'art. 10 e il quarto comma dell'art. 12 della LR 29 agosto 1979, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le domande presentate ai sensi della LR 29 agosto 1979, n. 29, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono considerate valide ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 8, se ed in quanto rispondenti ai requisiti previsti dalla citata LR 29 agosto 1979, n. 29.

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