Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 15
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con riferimento agli interventi previsti agli articoli 3, 6, 8, l'amministrazione regionale fa fronte nell'ambito dei finanziamenti già previsti rispettivamente ai capitoli di spesa 21920, 21750 e 21970 del bilancio pluriennale 1985- 1987, che verrano modificati nelle denominazioni ai sensi della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 e dall'art. 10 l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati, per l'esercizio 1986, nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500, alla voce n. 4, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

Espandi Indice