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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 2
Provvidenze
1. La Regione concorre:
a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia;
b) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane iscritte negli Albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 Sito esterno, associate alle cooperative artigiane di garanzia ed assistitte dalla fidejussione delle stesse;
c) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dai consorzi e società consortili fra imprese artigiane, associati ai consorzi regionali di garanzia di cui alla LR 2 aprile 1977, n. 13, e assistiti dalla fidejussione degli stessi;
d) alla promozione ed allo sviluppo di consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale dei consorzi stessi.

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