LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 2
Provvidenze
1. La Regione concorre:
a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia;
b) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane iscritte negli Albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 , associate alle cooperative artigiane di garanzia ed assistitte dalla fidejussione delle stesse;
c) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dai consorzi e società consortili fra imprese artigiane, associati ai consorzi regionali di garanzia di cui alla LR 2 aprile 1977, n. 13, e assistiti dalla fidejussione degli stessi;
d) alla promozione ed allo sviluppo di consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale dei consorzi stessi.