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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 3
Contributi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che operino ed abbiano sede legale nel territorio regionale.
2. Il contributo è ripartito nei limiti dello stanziamento di bilancio fra le cooperative artigiane di garanzia:
a) per il 50% in rapporto all'incremento effettivo del capitale sociale;
b) per il 50% in rapporto all'ammontare dei finanziamenti in linea capitale concessi ai soci della cooperativa dalle banche convenzionate.
3. L'importo massimo del contributo per ogni cooperativa è determinato in rapporto al numero dei soci per un importo massimo di Lire 20.000 per socio.

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