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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 4
Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia
Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative artigiane di garanzia che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano disciplinate dallo statuto - tipo approvato dal Consiglio regionale o, se disciplinate da statuto diverso, abbiano sottoposto il medesimo all'approvazione del Consiglio stesso;
b) abbiano, all'atto della richiesta di contributo, almeno 200 imprese artigiane associate e tutti i soci iscritti all' Albo della stessa provincia in cui la cooperativa opera;
c) abbiano conseguito, durante l'esercizio precedente quello cui il contributo si riferisce, un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiore a tre volte il capitale sociale.

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