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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 6
Contribtui alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve termine contratti da imprese artigiane assistite da fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia.
2. I contributi possono riguardare:
a) prestiti di esercizio di ammontare non superiore a Lire quindicimilioni e aventi durata non superiore a 24 mesi;
b) prestiti di ammontare non superiore a venticinque milioni e aventi durata non superiore a 36 mesi concessi alle imprese artigiane per specifiche e documentata iniziative aziendali e interaziendali relative all'acquisizione di commesse, alla stipulazione di contratti di fornitura all'estero, di prodotti e servizi, alla promozione sul mercato di nuovi prodotti, o per interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi calamitosi.
3. La misura del contributo regionale in conto interessi è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n 616 Sito esterno, e non può comunque superare il venticinque per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non può essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata dello stesso.
5. Nei 24 o 36 mesi successivi alla data di erogazione della somma mutuata, sono ammessi a contributo prestiti integrativi ed aggiuntivi, fino alla concorrenza dei limiti massimi di mutuo di cui alle lett. a) e lett. b) del secondo comma.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli isituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

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