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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 7
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate, contestualmente all'atto dela richiesta di fidejussione, alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci, le quali, provvedono ad inoltrarle agli enti delegati di cui all'art. 12.
2. Le domande di contributo inoltrate dalle cooperative devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cooperativa di concessione delle fidejussioni, redatte su apposito modello che sarà predisposto dalla Giunta regionale;
b) elaborato contabile, redatto secondo il modello che sarà predisposto dalla Giunta regionale;
c) prospetto riepilogativo degli elaborati contabili di cui alla lett. b), dal quale risulti la quota complessiva di contributo regionale, scontata all'attualità.
3. Le domande inoltrate dalle cooperative per la concessione dei contributi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 6, devono inoltre essere corredate, in relazione al tipo di intervento, dai seguenti documenti:
a) contratto di commessa;
b) contratto di fornitura di prodotti e servizi all'estero;
c) progetto illustrativo delle caratteristiche dei nuovi prodotti e delle iniziative di promozione sul mercato;
d) certificato nominativo, rilasciato dal Sindaco, in cui si attestano i danni riportati dall'impresa richiedente, in occasione di eventi calamitosi.

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