Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 9
Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia
1. La Regione eroga contributi per la formazione del patrimonio sociale dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia aventi le finalità indicate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. L'importo dei contributi è determinato nella misura massima del duecento per cento del capitale sociale sottoscritto e versato dalle cooperative artigiane di garanzia all'atto della costituzione del consorzio o entro un anno dalla stessa data e comunque nella misura massima di venti milioni per ogni cooperativa.
3. Per i due esercizi successivi i contributi possono essere concessi in misura non superiore al cento per cento dei nuovi conferimenti di capitale effettuati dai soci, nel corso di ciascun esercizio, e comunque nella misura massima per esercizio di cinque milioni per ogni cooperativa.

Espandi Indice