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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 4

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Provvidenze
Art. 3 - Contributi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia
Art. 4 - Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia
Art. 5 - Domande di contributo
Art. 6 - Contribtui alle imprese per il pagamento degli interessi
Art. 7 - Presentazione delle domande
Art. 8 - Contributi sugli interessi alle forme associative artigiane
Art. 9 - Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia
Art. 10 - Contributo straordinario
Art. 11 - Domande di contributo
Art. 12 - Concessioni dei contributi
Art. 13 - Verifiche e revoca dei contributi
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi.
Art. 2
Provvidenze
1. La Regione concorre:
a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia;
b) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane iscritte negli Albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 Sito esterno, associate alle cooperative artigiane di garanzia ed assistitte dalla fidejussione delle stesse;
c) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dai consorzi e società consortili fra imprese artigiane, associati ai consorzi regionali di garanzia di cui alla LR 2 aprile 1977, n. 13, e assistiti dalla fidejussione degli stessi;
d) alla promozione ed allo sviluppo di consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale dei consorzi stessi.
Art. 3
Contributi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che operino ed abbiano sede legale nel territorio regionale.
2. Il contributo è ripartito nei limiti dello stanziamento di bilancio fra le cooperative artigiane di garanzia:
a) per il 50% in rapporto all'incremento effettivo del capitale sociale;
b) per il 50% in rapporto all'ammontare dei finanziamenti in linea capitale concessi ai soci della cooperativa dalle banche convenzionate.
3. L'importo massimo del contributo per ogni cooperativa è determinato in rapporto al numero dei soci per un importo massimo di Lire 20.000 per socio.
Art. 4
Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia
Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative artigiane di garanzia che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano disciplinate dallo statuto - tipo approvato dal Consiglio regionale o, se disciplinate da statuto diverso, abbiano sottoposto il medesimo all'approvazione del Consiglio stesso;
b) abbiano, all'atto della richiesta di contributo, almeno 200 imprese artigiane associate e tutti i soci iscritti all' Albo della stessa provincia in cui la cooperativa opera;
c) abbiano conseguito, durante l'esercizio precedente quello cui il contributo si riferisce, un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiore a tre volte il capitale sociale.
Art. 5
Domande di contributo
1. Le domande di contributo devono essere formulate su apposito modello, deliberato dalla Giunta regionale, e corredate dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni bancarie per la prima domanda di contributo e, per le domande successive, gli eventuali aggiornamenti;
b) copia del bilancio dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il contributo;
c) dichiarazione sottoscrita dal presidente della cooperativa artigiana di garanzia e dal presidente del collegio sindacale attestante il numero delle imprese associate e l'effettiva variazione del capitale sociale.
Art. 6
Contribtui alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve termine contratti da imprese artigiane assistite da fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia.
2. I contributi possono riguardare:
a) prestiti di esercizio di ammontare non superiore a Lire quindicimilioni e aventi durata non superiore a 24 mesi;
b) prestiti di ammontare non superiore a venticinque milioni e aventi durata non superiore a 36 mesi concessi alle imprese artigiane per specifiche e documentata iniziative aziendali e interaziendali relative all'acquisizione di commesse, alla stipulazione di contratti di fornitura all'estero, di prodotti e servizi, alla promozione sul mercato di nuovi prodotti, o per interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi calamitosi.
3. La misura del contributo regionale in conto interessi è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n 616 Sito esterno, e non può comunque superare il venticinque per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non può essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata dello stesso.
5. Nei 24 o 36 mesi successivi alla data di erogazione della somma mutuata, sono ammessi a contributo prestiti integrativi ed aggiuntivi, fino alla concorrenza dei limiti massimi di mutuo di cui alle lett. a) e lett. b) del secondo comma.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli isituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
Art. 7
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate, contestualmente all'atto dela richiesta di fidejussione, alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci, le quali, provvedono ad inoltrarle agli enti delegati di cui all'art. 12.
2. Le domande di contributo inoltrate dalle cooperative devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cooperativa di concessione delle fidejussioni, redatte su apposito modello che sarà predisposto dalla Giunta regionale;
b) elaborato contabile, redatto secondo il modello che sarà predisposto dalla Giunta regionale;
c) prospetto riepilogativo degli elaborati contabili di cui alla lett. b), dal quale risulti la quota complessiva di contributo regionale, scontata all'attualità.
3. Le domande inoltrate dalle cooperative per la concessione dei contributi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 6, devono inoltre essere corredate, in relazione al tipo di intervento, dai seguenti documenti:
a) contratto di commessa;
b) contratto di fornitura di prodotti e servizi all'estero;
c) progetto illustrativo delle caratteristiche dei nuovi prodotti e delle iniziative di promozione sul mercato;
d) certificato nominativo, rilasciato dal Sindaco, in cui si attestano i danni riportati dall'impresa richiedente, in occasione di eventi calamitosi.
Art. 8
Contributi sugli interessi alle forme associative artigiane
1. La Regione concede contributi ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane che contraggono prestiti per le occorenze di esercizio assistiti dalla fidejussione dei consorzi regonali di garanzia di cui alla LR 2 aprile 1977, n. 13.
2. Per usufruire dei contributi le suddette forme associative artigiane devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;
b) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci;
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
3) la possibilità per tutte le imprese associate di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota sociale sottoscritta.
3. La misura del contributo regionale di cui al presente articolo è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale e non può comunque superare il venti per cento degli interessi corrisposti sui prestiti accordati.
4. L'importo massimo del contributo è fissato nella misura di venticinque milioni.
5. Le domande di contributo devono essere corredate dalla copia conforme dell'atto costitutivo e dllo statuto sociale e dai seguenti documenti:
a) copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del consorzio di concessione delle fidejussioni, redatte secondo il modello che sarà predisposto dalla Giunta regionale;
b) attestazione dell'istituto di credito che indichi l'ammontare del prestito e l'importo complessivo degli interessi effettivamente corrisposti dalla forma associativa che ha contratto il prestito stesso.
Art. 9
Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia
1. La Regione eroga contributi per la formazione del patrimonio sociale dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia aventi le finalità indicate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. L'importo dei contributi è determinato nella misura massima del duecento per cento del capitale sociale sottoscritto e versato dalle cooperative artigiane di garanzia all'atto della costituzione del consorzio o entro un anno dalla stessa data e comunque nella misura massima di venti milioni per ogni cooperativa.
3. Per i due esercizi successivi i contributi possono essere concessi in misura non superiore al cento per cento dei nuovi conferimenti di capitale effettuati dai soci, nel corso di ciascun esercizio, e comunque nella misura massima per esercizio di cinque milioni per ogni cooperativa.
Art. 10
Contributo straordinario
1. La Regione eroga contributi straordinari " una tantum" alle cooperative di garanzia che si associno ai consorzi regionali di cui all'art. 9, entro un anno dalla costituzione degli stessi.
2. Detti contributi sono determinati in rapporto al capitale sociale conferito da ciascuna cooperativa, nella misura del venticinque per cento per i conferimenti superiori ai cinque milioni, del trentacinque per cento per i conferimenti superiori a dieci milioni e del cinquanta per cento per quelli superiori ai quindici milioni, e comunque nella misura massima di dieci milioni per ogni cooperativa.
Art. 11
Domande di contributo
1. Le domande relative ai contributi di cui all'art. 9 e all'art. 10 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio fra cooperative artigiane di garanzia;
b) copia del bilancio per l'esercizio precedente, corredata dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale dell'assemblea del consorzio stesso;
c) copia delle eventuali convenzioni bancarie stipulate dal consorzio stesso.
d) relazione previsionale e programmatica;
e) elenco dei soci del consorzio con a fianco di ciascun nominativo indicati il numero e l'importo delle quote di capitale sociale versate nel corso dell'esercizio precedente;
f) prospetto statistico redatto sul modello predisposto dalla Giunta regionale.
Art. 12
Concessioni dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 e all'art. 6 della presente legge è delegata alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini ai sensi della LR 4 maggio 1982, n. 18.
3. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi di cui all'art. 6, la Regione stabilisce una suddivisione delle previste disponibilità finanziarie fra gli enti delegati.
4. Gli enti delegati approvano un proprio programma di ripartizione, assegnando a ciascuna delle cooperative artigiane di garanzia operanti nel rispettivo territorio una dotazione finanziaria e autorizzando le cooperative stesse ad accogliere le domande dei soci fino alla concorrenza del suddetto limite.
Art. 13
Verifiche e revoca dei contributi
1. La Giunta regionale e gli enti delegati possono disporre verifiche presso le cooperative artigiane di garanzie e rpesso loro consorzi regionali che hanno ottenuto contributi, al fine di accertare la loro effttiva destinazione.
2. Qualora venga accertata una utilizzazione dei contributi concessi difforme alle finalità della presente legge, la Giunta regionale e gli enti delegati revocano il contributo e ne ingiungono la restituzione.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto interessi sono disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di cui al Titolo III della LR 10 gennaio 1973, n. 3. La procedura si intende avviata se alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata domanda di concessione del contributo.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, la LR 10 gennaio 1973, n. 3, è abrogata.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: il terzo alinea del secondo comma dell' art. 1, l'art. 8, l'ultimo comma dell'art. 10 e il quarto comma dell'art. 12 della LR 29 agosto 1979, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le domande presentate ai sensi della LR 29 agosto 1979, n. 29, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono considerate valide ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 8, se ed in quanto rispondenti ai requisiti previsti dalla citata LR 29 agosto 1979, n. 29.
Art. 15
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con riferimento agli interventi previsti agli articoli 3, 6, 8, l'amministrazione regionale fa fronte nell'ambito dei finanziamenti già previsti rispettivamente ai capitoli di spesa 21920, 21750 e 21970 del bilancio pluriennale 1985- 1987, che verrano modificati nelle denominazioni ai sensi della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 e dall'art. 10 l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati, per l'esercizio 1986, nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500, alla voce n. 4, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 gennaio 1986

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