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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 1986, n. 7

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LE INFRASTRUTTURE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE - SIRIR

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

Art. 2
Oggetto
1. Allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione di Enti pubblici e di diritto pubblico, denominata " Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - SIRIR", ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 St., 2325 e seguenti del codice civile e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
2. La Regione promuove la partecipazione di Province e di Comuni dell'Emilia - Romagna a detta società.

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