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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Soggetti delle iniziative
Art. 3 - Interventi diretti della Regione
Art. 4 - Interventi della Regione a sostegno delle attività ed iniziative di associazioni, istituzioni e fondazioni culturali
Art. 5 - Interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa
Art. 6 - Interventi a sostegno di iniziative di Enti locali
Art. 7 - Requisiti dei destinatari dei contributi regionali
Art. 8 - Domande di ammissione ai contributi regionali
Art. 9 - Nucleo di valutazione per gli interventi regionali di promozione culturale
Art. 10 - Piano triennale degli interventi
Art. 11 - Programma annuale degli interventi
Art. 12 - Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi
Art. 13 - Documentazione delle attività di promozione culturale
Art. 14 - Fondo unico regionale per le attività di promozione culturale
Art. 15 - Abrogazione della Legge regionale del 13 dicembre 1973, n. 42
Art. 16 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, con riferimento ai principi costituzionali e all'art. 3 St., in attuazione del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, disciplina i propri interventi di promozione culturale.
2. L'azione della Regione è volta a favorire il più ampio pluralismo delle espressioni e delle attività culturali, quale contributo al pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed al progresso civile della società regionale.
3. La Regione riconosce di eminente interesse pubblico le iniziative culturali dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative) e ne favorisce e valorizza lo sviluppo e la diffusione.
Art. 2
Soggetti delle iniziative
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione interviene direttamente o mediante contributi a sostegno di iniziative ed attività culturali svolte da:
a) associazioni a larga base rappresentativa, cooperative culturali e loro associazioni, centri culturali, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale;
b) istituzioni e fondazioni culturali;
c) organismi di ricerca a base associativa;
d) Enti locali.
Art. 3
Interventi diretti della Regione
1. La Regione, in particolare, promuove, coordina e diffonde:
a) indagini relative alle esigenze culturali, alla disponibilità di stratture e strumenti per lo svolgimento di attività culturali e alla loro utilizzazione;
b) informazioni sulle attività e sulle iniziative più rilevanti che si svolgono nel territorio regionale.
2. La Regione promuove altresì manifestazioni ed iniziative culturali di rilevante interesse in collaborazione anche con enti od organizzazioni non previsti dalla presente legge.
Art. 4
Interventi della Regione a sostegno delle attività ed iniziative di associazioni, istituzioni e fondazioni culturali
1. La Regione interviene con contributi a sostegno di attività ed iniziative dei soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative).
2. In particolare l'intervento regionale prende ad oggetto programmi relativi:
- alla produzione, documentazione e diffusione della cutlura;
- allo studio ed alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni popolari della regione;
- al potenziamento ed allo sviluppo della strumentazione necessaria alla produzione, documentazione e diffusione della cultura, nonchè all'organizzazione dei servizi per attività culturali.
Art. 5
Interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa
1. La Regione interviene con contributi a sostegno di programmi di ricerca, attinenti alle finalità della presente legge, presentati da organismi a base associativa che dispongano di strutture organizzative e competenze adeguate ai programmi che intendono realizzare.
Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative di Enti locali
1. La Regione interviene con contributi in favore di Enti locali, singoli o associati, per la realizzazione di manifestazioni culturali, anche di carattere celebrativo, di rilevanza regionale.
Art. 7
Requisiti dei destinatari dei contributi regionali
1. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 ( soggetti delle iniziative), per accedere ai contributi regionali debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e/ o statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.
Art. 8
Domande di ammissione ai contributi regionali
1. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno precedente l'attività da svolgersi, alla Giunta regionale.
2. Le domande debbono contenere:
a) una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7 (requisiti dei destinatari dei contributi regionali) unitamente ad una relazione analitica sull'attività svolta nell'ultimo anno;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o, nei casi in cui non vi sia l'obbligo legislativo di redigere bilancio, il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
Art. 9
Nucleo di valutazione per gli interventi regionali di promozione culturale
1. E' sitituito il Nucleo di valutazione tecnico per gli interventi regionali di promozione culturale.
2. Il Nucleo è strumento di consulenza tecnica della Regione in ordine al piano triennale e al programma annuale degli interventi. Esso esprime parere motivato sulla rilevanza culturale dei programmi per i quali viene richiesto un contributo regionale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto:
a) dall'Assessore regionale competente che lo presiede o da un suo delegato;
b) da dieci esperti nei settori della produzione, della organizzazione e della promozione culturale, nominati dal Consiglio regionle con voto limitato a due.
4. Per la valutazione dei programmi di ricerca il Nucleo di valutazione può avvalersi di consulenze esterne.
5. Con delibera consiliare viene approvato il regolamento interno del Nucleo di valutazione.
6. Gli esperti sono nominati per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili.
7. Ai membri del Nucleo di valutazione vengono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
Piano triennale degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Conferenza permanente della Regione e delle Autonomie locali di cui all'art. 1, della Legge regionale 27 febbario 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale" e il Nucleo di valutazione di cui all' art. 9 (nucleo di valutazione per gli interventi regionali di promozione culturale), il Piano triennale degli interventi per le attività di promozione culturale.
2. Il Piano triennale contiene:
a) gli obiettivi generali da conseguire con l'indicazione di quelli da realizzare prioritariamente;
b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della Regione.
3. Il Piano triennale determina le percentuali massime dei contributi regionali per la realizzazione dei programmi dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative).
4. Il Piano triennale determina la percentuale da attribuirsi alle varie tipologie di intervento previste rispettivamente negli articoli 3 (interventi diretti della Regione), 4 (interventi della Regione a sostegno delle attività ed iniziative di associazioni, istituzioni e fondazioni culturali), 5 (interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa) e 6 (interventi a sostegno di iniziative di Enti locali) della presente legge. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 il Piano triennale riserva il 70% delle risorse disponibili.
Art. 11
Programma annuale degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale, sulla base dei progetti presentati in conformità alle indicazioni contenute nel Piano triennale ed in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, individua, sentito il Nucleo di valutazione, i progetti ammessi ai contributi ed opera il riparto definitivo all'interno delle diverse tipologie di intervento.
3. La Regione cura che sia data ampia pubblicità al Piano triennale di cui all'art. 10 (Piano triennale degli interventi) ed al programma annuale degli interventi approvati.
Art. 12
Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.
2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero, totale o parziale, del finanziamento.
3. Il rendiconto viene presentato alla Giunta regionale entro quattro mesi dal termine delle attività ammesse a contributo.
Art. 13
Documentazione delle attività di promozione culturale
1. Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica delle iniziative culturali realizzate nella regione, i soggetti destinatari di contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a depositare la documentazione prodotta nei modi più idonei, a seconda delle diverse tipologie, delle attività realizzate con il concorso della Regione.
2. La Giunta regionale stabilirà le modalità di acquisizione, ordinamento, conservazione, tutela e pubblica fruizione di tale documentazione.
Art. 14
Fondo unico regionale per le attività di promozione culturale
1. Per il finanziamento della presente legge è istituito il Fondo unico regionale per le attività di promozione culturale.
2. Le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo nel settore della promozione culturale, vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo Fondo unico regionale per la promozione delle attività di promozione culturale.
Art. 15
Art. 16
Norma transitoria
1. Per gli interventi previsti nell'esercizio 1986 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite direttive per la presentazione delle domande ed criteri per l'assegnazione dei contributi.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 10 aprile 1986


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