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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 12

INTERVENTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Art. 3 - Requisiti
Art. 4 - Progetti finalizzati e contributi
Art. 5 - Contributi per lo sviluppo delle nuove forme associative
Art. 6 - Centri regionali, provinciali e del Circondario di Rimini per le forme associative artigiane
Art. 7 - Spese ammesse
Art. 8 - Presentazione delle domande
Art. 9 - Programmi e progetti operativi
Art. 10 - Esclusioni
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 12 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la crescita dell'efficienza e della produttività delle imprese artigiane attraverso lo sviluppo di servizi reali, per la promozione, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica, produttiva, organizzativa, commerciale e gestionale delle imprese artigiane.
2. A tal fine la Regione favorisce la qualificazione dei servizi prestati dalle forme associative, lo sviluppo di nuove forme associative e l'attività di assistenza alle stesse da parte dei centri regionali e provinciali.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:
a) i consorzi e le società consortili di primo grado, anche in forma cooperativa:
1 cui partecipino imprese artgiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, e nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 3;
2 che realizzino progetti per l'organizzazione e per la prestazione di servizi reali alle imprese associate;
b) le forme interaziendali, costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino due o più imprese fra quelle previste alla lett. a) e che assumano le medesime caratteristiche e finalità ivi indicate;
c) i consorzi e le società consortili di secondo grado, anche in forma cooperativa, che attuino progetti per il consolidamento e la qualificazione delle forme associative di primo grado;
d) le società consortili miste:
1 cui partecipino imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, loro consorzi, Comuni, Enti pubblici, Enti privati di ricerca o di assistenza finanziaria e tecnica, nonchè le associazioni dell'artigianato;
2) che realizzino progetti per la prestazione di servizi a carattere settoriale o intersettoriale alle imprese;
e) le imprese artigiane singole che attuino progetti di sperimentazione di particolare rilevanza, per la creazione o la prestazione ad altre imprese dei servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
2. L'attività delle forme associative di cui al primo comma può riguardare le diverse finalità previste dall' art. 6 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 Sito esterno.
3. Sono escluse dai benefici della presente legge le forme associative che abbiano come unica finalità la presentazione di garanzie fidejussorie.
Art. 3
Requisiti
1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2 devono possedere i requisiti indicati nei commi successivi.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2, devono:
a) essere costituiti, a norma della vigente legsilazione, da almeno cinque imprese artigiane;
b) essere iscritti alla separata sezione dell'albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci;
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
3) la possibilità per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
3. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) le imprese industriali di minori dimensioni devono avere oltre all'unità locale anche sede legale nel territorio dell'Emilia - Romagna;
d) devono sussistere i requisiti statuari di cui alla lett c) del secondo comma;
e) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
4. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, quando siano costituite solo da imprese artigiane, devono rispondere al requisito di cui alla lett. b) del precedente terzo comma; nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni, devono susstire gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), ed f) del terzo comma.
5. Le forme associative di secondo grado di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del secondo comma.
6. Per le società consortili miste, di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere i medesimi requisiti indicati nel precedente terzo comma Sito esterno.
7. Pedr le imprese artigiane singole di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 2, è richiesta l'iscrizione all'albo istituito dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno
Art. 4
Progetti finalizzati e contributi
1. Ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, nonchè alle forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 2 sono concessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti finalizzati:
a) alla prestazione di servizi di assistenza tecnica e ecnico - gestionale alle imprese associate, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento manageriale;
b) alla realizzazione di attività di ricerca tecnologica, scientifica o di mercato, o di trasferimento delle innovazioni tecnologiche e delle conoscenza tecniche alle imprese associate;
c) alle sperimentazioni tecniche e agli aggiornamenti tecnico - gestionali delle strutture associative.
2. Alle società consortili miste, di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 sono concessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti relativi alle iniziative previste al primo comma, nonchè per l'abbattimento dei costi relativi alla realizzazione di progetti commissionati alle società consortili miste da forme associative interaziendali costituite da imprese artigiane, socie e non socie, che abbiano stipulato contratti a termine per il conseguimento di obiettivi di qualificazione.
3. Alle imprese artgiane di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 2, sono cncessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di sperimentazione di particolare rilevanza, concernenti la creazione e la prestazione ad altre imprese di servizi nei settori dell'innovazione tecnologica, produttiva, organizzativa, commerciale e gestionale.
4. Ai destinatari dei benefici di cui ai precedenti commi sono concessi contributi in conto capitale anche per l'attuazione di progetti e per lo svolgimento di ricerche finalizzate alla creazione e prestazione ad altre imprese di servizi volti al miglioramento dell'ambiente e all'adeguamento alle normative sull'inquinamento.
5. La misura massima dei contributi per le iniziative di cui al presente articolo è fissata nel quaranta per cento delle spese ammesse e può essere elevata al cinquanta per cento per i progetti realizzati, direttamente o su commessa, dalla società consortili miste.
Art. 5
Contributi per lo sviluppo delle nuove forme associative
1. La Regione concorre allo sviluppo delle forme associative costitite successivamente all'entrata in vigore
7. Per le imprese artigiane singole di cui alla lett. e) del della presente legge, se ed in quanto conformi, alle condizioni ed ai requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3, conce- d5546 365t9ibuti per le spese relative al personale assunto con funzioni dirigenziali per l'organizzazione e la direzione dell'attività consortile, sulla base della presentazione di appositi progetti.
2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammessa per il primo anno, e del venti per cento per il secondo, alle forme associative artigiane che presentino domanda entro il secondo anno dalla loro costituzione.
Art. 6
Centri regionali, provinciali e del Circondario di Rimini per le forme associative artigiane
1. La Regione concede contributi:
a) i centri provinciali e del Circondario di Rimini tra forme associative artigiane costituiti da almeno nove consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa;
b) ai centri regionali fra forme associative artigiane costituiti da almeno tre centri provinciali o del Circondario di Rimini;
2. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, associati ai centri provinciali o del Circondario di Rimini devono sussistere le condiizoni di cui al secondo comma e al terzo comma dell'art. 2.
3. Per poter usufruire dei benefici della presente legge, i suddetti centri regionali, provinciali e del Circondario di Rimini devono attuare appositi progetti, con la finalità di prestare ai consorzi ed alle società consortili assistenza legale, fiscale e organizzativa, nonchè consulenza per la formazione manageriale.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa.
Art. 7
Spese ammesse
1. Ai fini della concessione dei contributi per i progetti finalizzati di cui all'art. 4, sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto, ivi comprese consulenze, apporti tecnici o specialistici e studi preparatori, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessari all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto.
2. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 5 sono ammesse le spese per non più di due dirigenti, relative allo stipendio lordo, agli oneri sociali ed all'indennità di licenziamento, risultanti dai libri paga e dagli atti di versamento agli istituti assistenziali e previdenziali.
3. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art 6, sono ammesse le spese relative alle prestazioni professionali o consulenza a carattere legale, fiscale, organizzativo e formativo.
Art. 8
Presentazione delle domande
1. Le domane per la concessione dei contribti per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono presentate dai soggetti destinatari agli Enti delegati di cui alla Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, secondo le modalità che verrano stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 9
Programmi e progetti operativi
1. La Giunta rgionale propone all'approvazione del Consiglio regionale gli ndirizzi di coordinamento, le priorità per l'attuazione degli interventi della presente legge, nonchè i progetti di rilevanza regionale, tenuto conto della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Gli enti delegati di cui alla Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e le assemblee dei Comuni di cui all'art. 4 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, predispongono i programmi territoriali di intervento e li presentano alla Giunta regionale che provvede all'approvazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma, presentano agli enti delegati le relative domande di contributo. Ualora tra i soci delle società cosortili miste di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 vi siano gli stessi enti delegati, le domande di contributo sono presentate alla Regione che provvede agli adempimenti di cui al settimo comma.
5. Gli Enti delegati:
a) provvedono all'istruttoria delle domande pervenute, valutandone l'ammissibilità al contributo regionale, in rapporto ai programmi teritoriali di cui al secondo comma;
b) determinano le spese ammesse a contributo;
c) predispongono, sulla base delle domande approvate, i progetti operativi di intervento e provvedono alla concessione dei contributi di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale eroga agli enti delegati i finanziamenti necessari all'attuazione dei programmi territoriali e dei relativi progetti operativi ai sensi della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18
7. Le domande per la concesssione dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6, quando riguardino progetti a carattere interprovinciale o regionale, devono essere presentate alla Regione, che provvede direttamente all'istruttoria, alla determinazione delle spese ammesse a contributo, alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
Art. 10
Esclusioni
1. I soggetti di cui all'art. 2 possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria in vigore.
2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale 29 agosto 1979, n. 29, sono disciplinate fino alla loro conclusione dalle vigenti disposizioni della legge stessa. La procedura si intende avviata se alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata domanda di concessione di contributo. 29 Salvo quanto disposto dal precedente comma, la Legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 " Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artgiane" e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nell'ambito dei fondi accantonati sul cap. 86500, alla voce n. 9: " Accantonamento per il finanziamento del 3 programma regionale di sviluppo", dell' elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1986

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