LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 15
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1980, N. 20
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986
Art. 1
1. L'art. 1 della Legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, concernente l'integrazione dell'art. 23 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, relativa all'istituzione dei tributi propri della Regione, è da intepretare nel senso che la riscossione, da attuarsi mediante esecuzione coattiva, rimane di competenza degli organi già preposti e indicati al 1 comma dell'art. 23 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.