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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 15

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della Legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, concernente l'integrazione dell'art. 23 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, relativa all'istituzione dei tributi propri della Regione, è da intepretare nel senso che la riscossione, da attuarsi mediante esecuzione coattiva, rimane di competenza degli organi già preposti e indicati al 1 comma dell'art. 23 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficciale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1986

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