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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1986, n. 20

COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 10 luglio 1986

Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
2. Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della Legge regionale 59/ 1982 fanno carico alla quota del FSN impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 27, 5o comma della Legge 27/ 12/ 1983 n. 730 Sito esterno, iscritta in apposito capitolo di parte corrente del bilancio regionale.

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