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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1986, n. 20

COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 10 luglio 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali, sono dovuti i seguenti compensi lordi:
1) Lire 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
2) Lire 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
3) Lire 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui al successivo punto 4);
4) lire 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.
2. Quando i candidati presenti alla prima prova d' esame siano in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore importo di Lire 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di Lire 200.000; quando superino comunque le 300 unità l'importo integrativo è di Lire 300.000.
3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal 7o comma dell'art. 6 del citato decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle Commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. Il compenso lordo previsto dal 1o comma, punto 1) del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della Commissione prevista dall' articolo 41 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Art. 2
1. Ai componenti e ai segretari delle Commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta altresì, se i in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
Art. 3
1. Le norme della presente legge si applicano alle Commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del DPR 761/ 1979 Sito esterno e relative disposizioni di attuazione di cui alla Legge regionale 59/ 1982 che della Legge 207/ 1985 Sito esterno.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
2. Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della Legge regionale 59/ 1982 fanno carico alla quota del FSN impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 27, 5o comma della Legge 27/ 12/ 1983 n. 730 Sito esterno, iscritta in apposito capitolo di parte corrente del bilancio regionale.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44, 2o comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicaizone nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 luglio 1986

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