LEGGE REGIONALE 07 luglio 1986, n. 20
COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 10 luglio 1986
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
2. Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della Legge regionale 59/ 1982 fanno carico alla quota del FSN impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 27, 5o comma della Legge 27/ 12/ 1983 n. 730 , iscritta in apposito capitolo di parte corrente del bilancio regionale.