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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 22

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione concede contributi agli enti indicati nell' art. 3 al fine di favorire la formazione dei piani settoriali di cui al secondo comma dell'art. 4 (strumenti della programmazione provinciale) della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 concernente norme per il riordino istituzionale, relativi allo sviluppo della distribuzione commerciale e delle attività turistiche, e per la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo.

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